Accesso Civico Generalizzato

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il diritto all’ “accesso civico generalizzato” “accesso generalizzato” è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza (D.Lgs n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016). Esso diritto consente al cittadino di accedere ai dati, alle informazione e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Il diritto di accesso generalizzato:

 - dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013); chiunque può esercitarlo a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

- dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.AC adottate con delibera n. 1309/2016.

 In base all’art. 5, c. 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 l’istanza di accesso civico non richiede motivazione e deve consentire all’Amministrazione di identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Nel caso in cui venga  presentata una domanda di accesso “per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe”. (Linee guida Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

 

COME SI ESERCITA

L’istanza può essere trasmessa, compilando il modulo predisposto, per via telematica, per posta ordinaria o consegnato a mano ai seguenti contatti:

Indicare il nome e i contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso

Indirizzo: ______________________

Mail: _________________________

Pec: __________________________

Il modulo deve essere debitamente sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità.