Richiesta di riesame e ricorso

RIMEDI DISPONIBILI: RICHIESTA DI RIESAME E RICORSO IN VIA GIURISDIZIONALE

Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, in caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell’accesso, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai seguenti recapiti:

Pec: ______________________

Posta Ordinaria: _______________________

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all’Ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dal  medesimo ufficio ed eventuali relativi allegati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, salvo il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

E’ fatta salva la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

Ai fini dell’invio, è possibile utilizzare il modulo predisposto 

 

Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi (c.d accesso documentale) di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24 e successive modifiche.

La finalità dell’accesso documentale ex L. 241/90 è quella di consentire ai soggetti interessati, nell’ambito di un procedimento amministrativo, di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».